SERVIZIO CIVILE

 Introduzione

     
 

   Con servizio civile si intendeva, in Italia, la possibilità di svolgere, in sostituzione al servizio militare di leva, un periodo di pari durata presso una serie di enti convenzionati con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, nel quale si svolgevano incarichi di assistenza o di utilità sociale.

   Dal 2001 è stato istituito In Italia il servizio civile nazionale (legge n. 64 del 6 marzo 2001), inizialmente avviato in fase sperimentale solo per le donne e gli uomini inabili alla leva fino ai 26 anni. Dal gennaio 2005, con l'entrata in vigore dell'art. 3 comma 1 del decreto legge n. 77 del 5 aprile 2002, l'età è stata innalzata fino ai 28 anni. Mentre, dal luglio 2005, dopo la sospensione della servizio militare di leva, il servizio civile nazionale è aperto anche a tutti gli uomini. Tale servizio civile, pur conservando tra i propri fondamenti la difesa nonviolenta della patria (patrimonio dell'obiezione di coscienza) e il servizio presso enti del terzo settore e enti pubblici, è un'istituzione completamente diversa dal servizio obbligatorio (che è stato sospeso dal 1 luglio 2005, assieme al servizio di leva) perché prevede una scelta volontaria da parte dei giovani, ha un forte impianto e impatto formativo, non prevede limitazioni (salvo il fatto che non è previsto per chi già opera nei corpi armati), riconosce in alcuni casi dei crediti formativi presso le università e offre ai volontari un rimborso spese maggiore di quello in precedenza offerto agli obiettori.

   È inoltre possibile svolgere anche il servizio civile all'estero.

 
     

 Storia del Servizio Civile

     
 

   In Italia la scelta del servizio civile sostitutivo comportava alcune limitazioni tra cui l'impossibilità di avere il diritto alla legittima difesa, al porto d'armi, e impediva di praticare qualsiasi lavoro che comportasse l'utilizzo delle armi, come ad esempio la guardia giurata, oltre ovviamente la carriera in polizia, guardia di finanza, carabinieri, e simili. Inoltre lo svolgimento del servizio civile rendeva difficile, se non impossibile, l'assunzione in aziende che lavorano per la difesa.

   Il servizio civile è cambiato notevolmente dalla sua introduzione con la legge n. 772 del 1972, di cui fu relatore Giovanni Marcora. La scelta inizialmente era valutata da una dura giuria di psicologi militari che valutavano le reali intenzioni del ragazzo al rifiuto del servizio militare e la durata era più del doppio del militare. Inoltre l'articolo 5 comma 1 prevedeva che l'obiettore dovesse svolgere otto mesi di servizio in più rispetto ai mesi di servizio che avrebbe svolto nell'arma di appartenenza.

   L'atteggiamento particolarmente duro della commissione incaricata di valutare le domande di obiezione, inizialmente determinata a trovare nel comportamento e nelle dichiarazioni dei giovani un qualsiasi elemento che potesse metterne in dubbio l'autenticità della volontà di rifiutare l'uso delle armi e della violenza, ha spinto dapprima membri non militari (professori universitari) a rassegnare le dimissioni dalla commissione stessa, e poi alcuni ragazzi che si sono visti negare lo status di obiettori a ricorrere ai tribunali, alla scopo di rivendicare il diritto negato. I tribunali hanno accolto le domande affermando l'arbitrarietà delle scelte della commissione, creando così di fatto limiti notevoli all'esercizio del potere di respingere le domande di obiezione.

   La legge è anche stata sottoposta a diversi vagli della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionale la legge, in base all'argomentazione che l'obbligo di difendere la patria non deve essere espletato esclusivamente con una difesa armata, e incostituzionali diversi articoli che venivano di fatto usati per discriminare il cittadino obiettore. Si è in tal modo svuotato di ogni intento punitivo il contenuto della legge.

   Verso la metà degli anni ottanta è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 5 comma 1 della legge 772. Abolendo l'aggiunta di 8 mesi è fortemente aumentato il numero di obiettori. Per ottenere questo risultato alcuni obiettori hanno dovuto rifiutare di svolgere gli 8 mesi aggiuntivi. Richiamati in caserma si sono rifiutati di svolgere il servizio militare per gli 8 mesi previsti e sono stati messi sotto processo. Il tribunale ha poi rimandato alla Corte Costituzionale la questione della costituzionalità dell'art. 5 comma 1.

   Negli anni a seguire l'importanza sociale rivestita dall'obiettore di coscienza (cosi viene chiamato chi sceglie il servizio civile al posto della leva) ha portato ad una urgente modifica della legge che ha parificato i due servizi in termini di durata e accesso. Con la legge n. 230/98 non sussistono più giurie che provano la figura dell'obiettore e chiedere di prestare il civile è automaticamente permesso. Con la legge che mette fine alla leva finisce anche il servizio civile obbligatorio. Per chi è stato obiettore in passato restano comunque valide le limitazioni a cui si è accennato.

 
     

 Ufficio

     
 

   L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - UNSC - cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo del Servizio civile nazionale, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile.

   L'UNSC è stato istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la legge 8 luglio 1998, n. 230 per curare il Servizio civile degli obiettori di coscienza.

   La legge 6 marzo 2001, n. 64 ha ampliato le possibilità di prestare servizio civile istituendo il Servizio civile nazionale, che si svolge su base volontaria ed è rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai diciotto ai ventotto anni.

   Il Servizio civile nazionale è finalizzato a:
- concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
- favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

   Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il servizio civile sono riconducibili ai settori:
assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.

   L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha la sua sede centrale a Roma e, fino al 31 dicembre 2006, disponeva di alcune sedi periferiche, la cui operatività è cessata come previsto dal Protocollo d'intesa del 26 gennaio 2006 stipulato tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile e le Regioni e le Province autonome.

   L'attuale assetto dell'Ufficio è disciplinato dal DPCM 31/07/2003 e dal DM 12/12/2003.

   Nella XV Legislatura, la legge 17 luglio 2006, n. 233 ha trasferito al Ministero della Solidarietà Sociale, di nuova istituzione, le funzioni in materia di Servizio civile nazionale, per l'esercizio delle quali il Ministero si è avvalso delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali dell'UNSC.

   Nella XVI Legislatura, il Decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 ha trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha attribuito la delega in materia di Servizio Civile Nazionale al Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi.

   Il Capo dell'UNSC è l'On. Prof. Leonzio Borea.

   Presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile operano la Consulta Nazionale per il Servizio Civile, e il Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e nonviolenta, organi consultivi dell'UNSC.

 
     

 

 
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